IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Addizionale all'imposta erariale di trascrizione
 
   1.  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legislativo
21  dicembre  1990  n.  398,  l'aliquota  dell'addizionale  regionale
all'imposta  erariale  di  trascrizione di cui alla legge 23 dicembre
1977, n. 952 e
successive modificazioni, dovuta sulle  formalita'  di  trascrizione,
iscrizione    e    annotazione   eseguite   nei   pubblici   registri
automobilistici della regione Lombardia, e' determinata nella  misura
dell'80 per cento dell'imposta erariale dovuta su dette formalita' ad
eccezione delle formalita' di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art.
1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977 n. 952 e succes-
sive   modificazioni,   per   le  quali  l'aliquota  dell'addizionale
regionale e' determinata nella misura del 50 per  cento  dell'imposta
erariale.
   2.  La misura percentuale dell'addizionale, cosi' come fissata dal
comma 1, viene applicata alle formalita' conseguenti ad atti  formati
e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
   3.  Agli  adempimenti  connessi  alla  liquidazione, riscossione e
contabilizzaziorie      dell'addizionale      regionale,      nonche'
all'acertamento   e   irrogazione  delle  sanzioni  si  applicano  le
disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del decreto  legislativo  21
dicembre 1990, n. 398.
   4.  Con  le modalita' previste dall'art. 7 del decreto legislativo
21  dicembre  1990,  n.  398  la  regione  Lombardia   corrispondera'
all'Automobile  Club  d'Italia i compensi per gli adempimenti ad esso
affidati.