IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Addizionale all'imposta erariale di trascrizione 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dovuta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici della regione Lombardia, e' determinata nella misura dell'80 per cento dell'imposta erariale dovuta su dette formalita' ad eccezione delle formalita' di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977 n. 952 e succes- sive modificazioni, per le quali l'aliquota dell'addizionale regionale e' determinata nella misura del 50 per cento dell'imposta erariale. 2. La misura percentuale dell'addizionale, cosi' come fissata dal comma 1, viene applicata alle formalita' conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzaziorie dell'addizionale regionale, nonche' all'acertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. 4. Con le modalita' previste dall'art. 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 la regione Lombardia corrispondera' all'Automobile Club d'Italia i compensi per gli adempimenti ad esso affidati.